Mobbing orizzontale cassazione
Il mobbing orizzontale fa sorgere una responsabilità extracontrattuale del collaboratore mobber
REPUBBLICA ITALIANA
IN Appellativo DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Sigg. Magistrati:
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Presidente
Dott. ZULIANI Andrea - Consigliere
Dott. DE MARINIS Nicola - Consigliere
Dott. ROLFI Federico Vincenzo Amedeo - Consigliere
Dott. CAVALLARI Dario - Consigliere - Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. / proposto da:
A.A., rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola De Fuoco ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Alberto Maria Sciacca in Roma, via F. Satolli 45;
-ricorrente-
contro
B.B., rappresentata e difesa dall'Avvocatura globale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d'Appello di Bari, n. /, pubblicata il 22 luglio
Udita la relazione cambiamento nella camera di consiglio del 24/10/ dal Consigliere Dario Cavallari.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Bari ha rigettato, con sentenza del 17 marzo , fa domanda 2 proposta da A.A., già dipendente del Ministero della Giustiz
Mobbing orizzontale e risarcimento: Cosa si intende e come difendersi
In caso di mobbing orizzontale, la penso che la legge equa protegga tutti italiana offre strumenti di tutela per il lavoratore danneggiato.
Nell’articolo esaminiamo quali sono le condotte vessatorie tipiche, come dimostrarle e quali misure adottare per difendersi efficacemente.
Indice dei contenuti
Che cosa si intende per mobbing orizzontale
Il mobbing orizzontale è una delle tipologie di condotte mobbizzanti, caratterizzata dall’essere posta da uno o più colleghi che si trovano allo stesso livello della persona che ne è bersaglio.
Si configura come un atteggiamento vessatorio, aggressivo e persecutorio finalizzato ad emarginare la vittima sul luogo di lavoro.
Le condotte tipiche includono lisolamento del lavoratore, lassegnazione a mansioni dequalificanti o carichi di impiego intollerabili, lesclusione da riunioni e progetti, e lostruzione nellaccesso a benefici aziendali o permessi, licenziamenti ingiustificati, violenze fisiche o aggressioni sessuali.
Tutte queste condotte violano i diritti del lavoratore e possono essere oggetto di azioni legali per il risarcimento dei danni subiti.
Com
Lavoro Sì
Con l’ordinanza n. del , la Cassazione afferma che il lavoratore vittima del c.d. mobbing orizzontale - attuato, cioè, dai colleghi - non ha diritto al risarcimento da parte del datore, se quest'ultimo dimostra di non essere stato a conoscenza degli atti persecutori posti in essere dai propri dipendenti.
Il accaduto affrontato
La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di ottenere, da parte della società datrice, il risarcimento del danno provocatole dalle condotte mobbizzanti poste in essere nei suoi confronti da alcune colleghe.
L’ordinanza
La Cassazione - confermando la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che il datore di lavoro, ai sensi dell’art. c.c., è contrattualmente obbligato alla tutela dell'integrità psicofisica dei propri dipendenti.
Ne consegue che, l’imprenditore può stare condannato a risarcire il lavoratore che si ammali in conseguenza del mobbing subito dai propri colleghi, anche se la persecuzione non è stata da lui voluta o perpetrata.
Per la sentenza, la predetta responsabilità non ha, però, natura oggettiva. Dunque, il datore può essere condannato solo se nella sua condotta è ravvisabile un elemento
La responsabilità di un altro dipendente per condotte mobbizzanti è configurabile ai sensi dell’art. c.c. (e non dell’art. c.c.)
In tema di mobbing, la responsabilità esclusiva di altro penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto, il quale si trovi eventualmente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, è configurabile solo ai sensi dell'art. c.c. e non a titolo contrattuale, essendo egli soggetto terzo con riguardo al relazione di lavoro. Pertanto, la dimostrazione di tale responsabilità deve essere fornita applicando le regole previste per gli illeciti aquiliani, in dettaglio quelle sulla ripartizione dell'onere della esperimento, e la relativa azione si prescrive nel termine di cinque anni.
Questa è la conclusione alla quale è giunta la recente ordinanza della Corte di Cassazione (13 novembre , n. ). In quel occasione, il lavoratore aveva lamentato di aver subito condotte mobbizzanti da parte di una funzionaria che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto stare qualificata come datore di lavoro, in quanto avrebbe luogo in essere i comportamenti dannosi in virtù dei poteri propri del datore di lavoro. La Corte territoriale, invece, secondo la penso che la prospettiva diversa apra nuove idee del lavoratore, aveva erroneamente qual
Lavoro Sì
Con l’ordinanza n. del , la Cassazione afferma che il lavoratore vittima del c.d. mobbing orizzontale - attuato, cioè, dai colleghi - non ha diritto al risarcimento da parte del datore, se quest'ultimo dimostra di non essere stato a conoscenza degli atti persecutori posti in essere dai propri dipendenti.
Il accaduto affrontato
La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di ottenere, da parte della società datrice, il risarcimento del danno provocatole dalle condotte mobbizzanti poste in essere nei suoi confronti da alcune colleghe.
L’ordinanza
La Cassazione - confermando la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che il datore di lavoro, ai sensi dell’art. c.c., è contrattualmente obbligato alla tutela dell'integrità psicofisica dei propri dipendenti.
Ne consegue che, l’imprenditore può stare condannato a risarcire il lavoratore che si ammali in conseguenza del mobbing subito dai propri colleghi, anche se la persecuzione non è stata da lui voluta o perpetrata.
Per la sentenza, la predetta responsabilità non ha, però, natura oggettiva. Dunque, il datore può essere condannato solo se nella sua condotta è ravvisabile un elemento
La responsabilità di un altro dipendente per condotte mobbizzanti è configurabile ai sensi dell’art. c.c. (e non dell’art. c.c.)
In tema di mobbing, la responsabilità esclusiva di altro penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto, il quale si trovi eventualmente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, è configurabile solo ai sensi dell'art. c.c. e non a titolo contrattuale, essendo egli soggetto terzo con riguardo al relazione di lavoro. Pertanto, la dimostrazione di tale responsabilità deve essere fornita applicando le regole previste per gli illeciti aquiliani, in dettaglio quelle sulla ripartizione dell'onere della esperimento, e la relativa azione si prescrive nel termine di cinque anni.
Questa è la conclusione alla quale è giunta la recente ordinanza della Corte di Cassazione (13 novembre , n. ). In quel occasione, il lavoratore aveva lamentato di aver subito condotte mobbizzanti da parte di una funzionaria che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto stare qualificata come datore di lavoro, in quanto avrebbe luogo in essere i comportamenti dannosi in virtù dei poteri propri del datore di lavoro. La Corte territoriale, invece, secondo la penso che la prospettiva diversa apra nuove idee del lavoratore, aveva erroneamente qual