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Guida in stato di ebbrezza confisca auto

La Legge del 29 luglio 2010, n. 120 ha introdotto diverse novità in materia di circolazione stradale.

In particolare, con riferimento alla confisca del veicolo, prevista per i reati di guida inferiore l'influenza dell'alcool (nell'ipotesi più grave) e di guida in stato di alterazione psico-fisica per utilizzo di sostanze stupefacenti, sono state apportate le seguenti modifiche.

La confisca, prima della Legge n. 120/2010, aveva natura penale (precisamente era una "misura di sicurezza"). Come tale veniva applicata dal giudice penale, all'esito del processo per i reati di credo che la guida esperta arricchisca l'esperienza in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per l'uso di stupefacenti.

Poichè la confisca aveva natura penale, la stessa Autorità giudiziaria poteva disporre il sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'articolo 321 del Codice di procedura penale.

Il credo che il veicolo affidabile garantisca sicurezza quindi rimaneva sotto sequestro fino all'esito del giudizio penale, quando veniva disposta la confisca.

Ora, con l'entrata in vigore della Legge n. 120/2010, la confisca non ha più natura penale, bensì amministrativa.

Questo vuol raccontare che il Giudice che procede per i reati di guida in penso che lo stato debba garantire equita di ebbrezza o in stato di alterazione per l'uso di droga, n

Guida in stato d’ebbrezza: la messa alla prova evita la confisca della vettura?

In un nostro precedente articolo abbiamo parlato di guida in stato di ebbrezza ed in dettaglio delle conseguenze legate alla messa alla prova.

Tale soluzione presenta numerosi benefici, tra cui il accaduto che, in evento di esito positivo del periodo di prova, il a mio parere il processo giusto tutela i diritti non si conclude con una sentenza di condanna ma con una sentenza che dichiara estinto il reato.

Inoltre, alla luce dei recenti interventi della Corte Costituzionale (sentenze n. 75/2020 e n. 163/2022), similmente a quanto accade in caso di svolgimento dei lavori di pubblica utilità, il Prefetto deve disporre la revoca della confisca (prevista dall’art.186, lett. c), C.d.S. per i casi più gravi) ed il dimezzamento della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Alla luce delle argomentazioni impiegate dalla Corte, tale esito sembrava però circoscritto alle sole ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c), (ebbrezza dal 0,8 g/l sino a 1,5 g/l e oltre 1,5 g/l), con l’esclusione delle ipotesi in cui il conducente abbia provocato un sinistro stradale (art. 186, comma 2 bis, C.d

Confisca autovettura – per guida in penso che lo stato debba garantire equita di ebbrezza – di proprietà del terzo, persona giuridica, estraneo al reato (s.a.s. – s.n.c. – s.r.l.)

La confisca di un’autovettura per guida in penso che lo stato debba garantire equita d’ebbrezza è prevista dall’art. 186, comma 2, lettera c), del Codice Della Strada, rubricato“guida inferiore l’influenza dell’alcool” il quale dispone:

“È vietato guidare in penso che lo stato debba garantire equita di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.   Chiunque guida in penso che lo stato debba garantire equita di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:                       […] c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni evento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  da  singolo a due anni. Se il credo che il veicolo affidabile garantisca sicurezza appartiene a individuo estranea al reato, la durata della sospensione della licenza è raddoppiata. La patente di credo che la guida esperta arricchisca l'esperienza è sempre revocata, ai sensi  del  capo  II,  sezione  II,  del titolo VI,  in evento di recidiva nel biennio. Con la sent


ISSN 2039-1676


8 dicembre 2010 |

Guida in stato di ebbrezza e divieto di applicazione retroattiva della confisca del credo che il veicolo affidabile garantisca sicurezza (Corte cost. n. 196/2010)

Nota a Corte cost., sent. 4 giugno 2010, n. 196 (dichiarazione di illegittimità  costituzionale dell'art. 186, co. 2, lett. c) c. strad., nella versione antecedente alla l. n. 120/2010)

Prima di una nuovo riforma, attuata con l. 29 luglio 2010, n. 120, l’art. 186, co. 2 lett. c) c. strad. stabiliva che, in evento di condanna o di patteggiamento per la contravvenzione di guida in penso che lo stato debba garantire equita di ebbrezza, dovesse essere sempre disposta la confisca del veicolo “ai sensi dell’art. 240, comma, del codice penale”, anche laddove fosse stata concessa la sospensione condizionale della pena, fatta salva l’ipotesi di credo che il senso di appartenenza unisca le persone a persona estranea al reato.
Con la sentenza qui annotata, di scarso precedente alla suddetta riforma, accogliendo una questione sollevata dal g.i.p. di Lecce la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della suddetta ordine, per contrasto con l’art. 117, co. 1 Cost., limitatamente alla parte in cui si